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Sez. 6, Sentenza n. 18999 del 02/02/2016 Ud. (dep. 06/05/2016) Rv. 267818 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Omesso invio dell'atto al protocollo - Inutilizzabilità temporanea dell'atto - Elemento materiale del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267818-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto pubblico, di cui all'art. 490 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, così da renderlo inesistente per il destinatario, anche ove ciò determini un'inutilizzabilità solo temporanea dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)