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Sez. 6, Sentenza n. 2085 del 23/11/1971 Ud. (dep. 05/04/1972) Rv. 120696 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - OCCULTAMENTO - INUTILIZZABILITA TEMPORANEA DELL'ATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120696-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - OCCULTAMENTO - INUTILIZZABILITA TEMPORANEA DELL'ATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Per costituire l'occultamento di cui all'art 490 cod pen, non e necessario che l'agente cagioni l'inutilizzabilita permanente del documento protetto dalla norma penale, bastando che egli lo nasconda, ossia lo porti e lo collochi in luogo ignoto, in modo da renderne impossibile l'utilizzazione anche temporanea. (V 109369, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)