Sez. 6, Sentenza n. 2085 del 23/11/1971 Ud. (dep. 05/04/1972) Rv. 120696 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - OCCULTAMENTO - INUTILIZZABILITA TEMPORANEA DELL'ATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI - OCCULTAMENTO - INUTILIZZABILITA TEMPORANEA DELL'ATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Per costituire l'occultamento di cui all'art 490 cod pen, non e necessario che l'agente cagioni l'inutilizzabilita permanente del documento protetto dalla norma penale, bastando che egli lo nasconda, ossia lo porti e lo collochi in luogo ignoto, in modo da renderne impossibile l'utilizzazione anche temporanea. (V 109369, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)