Sez. 1, Sentenza n. 778 del 25/01/1997 (Rv. 502033 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Apertura di credito regolata in conto corrente - Rimesse relative allo scoperto oltre il limite del fido - Revocabilità - Art. 67, secondo comma, legge fall. - Questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 47 Cost. - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all'art. 67, secondo comma, legge fall., quando il conto sia scoperto (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto e il limite del fido, atteso che lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio. La questione di costituzionalità dell'art. 67, secondo comma, perché così interpretato si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 47 della Costituzione, creando una ingiustificata diversità di trattamento delle banche rispetto ai normali creditori, è manifestamente infondata. Infatti, la revocabilità delle rimesse in conto corrente deriva dall'accertamento della sussistenza di circostanze (esposizione passiva del conto non affidato o sconfinamento dal limite del fido) che ne dimostrano la natura solutoria, che non è diversa da quella di tutti gli altri pagamenti effettuati in favore di soggetti non esercenti l'attività bancaria, senza che rilevi che per riconoscere tale natura sia necessaria un indagine contabile, perché la complessità o il particolare tipo di accertamenti necessari per individuare la natura solutoria di un versamento non ne giustificano una diversità sostanziale rispetto a quelli la cui natura solutoria sia più evidente o facilmente accertabile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 47, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)