diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6984 del 02/08/1996 (Rv. 498935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Estremi di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il licenziamento in tronco per giusta causa, il quale costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari, in tanto può considerarsi legittimo in quanto, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, per l'idoneità della mancanza stessa a far venir meno l'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro. Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto la sussistenza della giusta causa con riguardo a lavoratore che aveva falsificato il certificato rilasciatogli dall'autorità sanitaria, mediante aggiunta, tra il testo dattiloscritto e la firma del medico, di una frase attestante la non dilazionabilità delle cure termali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)