Sez. L, Sentenza n. 10503 del 22/10/1993 (Rv. 484029 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Presupposto - Giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Incensurabilità in Cassazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
Il licenziamento in tronco per giusta causa, il quale costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari, in tanto può considerarsi legittimo in quanto, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, per l'idoneità della mancanza stessa a far venir meno l'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro. Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - che è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità - deve, pertanto, essere condotto non già in astratto ma con specifico riferimento alla natura ed alla qualità del rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni, oltre che all'entità della mancanza, considerata non soltanto nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specialmente in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta in essere ed all'intensità dell'elemento intenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)