Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008 (Rv. 605945 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione della Facoltà di medicina - Trattamento economico dei medici specializzandi - Anni accademici dal 1998/1999 al 2001/2002 - Incremento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1998-1999 al 2001-2002, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)