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Sez. U - , Ordinanza n. 5055 del 28/02/2017 (Rv. 643117 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riparto di giurisdizione ex art. 34 della l n. 80 del 1998, modif. dalla l. n. 205 del 2000 - Controversia riguardante l’indennità di occupazione legittima in conseguenza di atti ablativi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643117-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 34 della l. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000 (applicabile “ratione temporis”), che regola il riparto di giurisdizione in materia edilizia ed urbanistica, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)