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Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 27/07/2012 (Rv. 623632 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO | Presupposti dell'azione di reintegrazione - Autore dello spoglio - Successione nel possesso a titolo particolare prima o dopo la proposizione della domanda di reintegrazione - Ammissibilità dell'azione - Irrilevanza della situazione soggettiva dell'avente causa - Efficacia della sentenza anche nei confronti dell'avente causa.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623632-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO

In tema di azioni possessorie, la regola indicata dall'art. 1169 cod. civ. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perchè, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1169, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)