Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 05/06/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165167 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE NELL'ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 152/1975 - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE NELL'ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 152/1975 - EFFETTI.*
La norma, di cui all'art. 1, terzo comma legge n. 152/1975, specifica i criteri direttivi per la concessione della libertà provvisoria e dispone che la relativa valutazione deve articolarsi su una duplice direttiva: quella delle ragioni processuali e quella della tutela sociale, attribuendo alla custodia preventiva finalità assai ampie, ma non tali da comprimere un diritto di Rilevanza costituzionale quale è la libertà personale. (V mass n 135531; (V mass n 161802).*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)