Sez. 2, Ordinanza n. 2670 del 14/12/1976 Cc. (dep. 26/03/1977) Rv. 135531 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N 152 DEL 1975.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N 152 DEL 1975.*
Non avendo il legislatore enunciato criteri tassativi per la concessione o il diniego della liberta provvisoria, spetta al giudice volta per volta e caso per caso decidere, tenendo conto e della personalita del reo e della gravita del fatto. La nuova normativa, contenuta nell'art 1 della legge 22 maggio 1975, n 152, non contrasta con tale principio, sicche anche in base ad essa il giudice dovra motivare specificamente il provvedimento, tenendo conto non solo se ostano o meno ragioni processuali, ma soprattutto se la gravita del fatto in concreto e la personalita del reo consentano o meno la concessione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)