Sez. 1, Sentenza n. 51 del 11/01/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200582 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Requisito della partecipazione all'opera di rieducazione - Valutazione, di regola, frazionata per semestri - Limiti di operatività del principio in relazione a fatti di rilevante gravità commessi in semestri diversi da quello preso in considerazione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di liberazione anticipata, se è vero che il giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione deve, di regola, essere formulato in maniera frazionata per ogni singolo semestre di pena, è altrettanto vero però che il giudice di merito ha non solo il potere, ma anche il dovere di considerare come ostativi alla concessione del beneficio fatti i quali, ancorché avvenuti in semestri diversi da quello preso in considerazione, appaiano, per la loro rilevante gravità, indicativi della mancanza del summenzionato requisito per l'intero periodo cui la richiesta del condannato si riferisce.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)