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Sez. U, Sentenza n. 5295 del 28/05/1998 (Rv. 515898 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Sentenza della Corte federale svizzera affermativa della giurisdizione elvetica in ordine alla controversia ivi instaurata contro un cittadino italiano - Emanazione in epoca successiva alla instaurazione in Italia di altro procedimento connesso con il primo da parte del cittadino italiano - Rilevanza ai fini della declinatoria di giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento (inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 54 della Convenzione di Lugano del 1988).
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515898-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 54 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (in forza della quale "le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della Convenzione, nelle relazioni tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una Convenzione in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione) attiene alla disciplina transitoria di questioni diverse da quelle relative all'individuazione, in generale, dello Stato cui spetti la giurisdizione in ordine ad un giudizio introdotto prima della entrata in vigore della Convenzione medesima, ed, in particolare, all'individuazione del giudice (internazionalmente) competente nella ipotesi in cui, alla stessa data, davanti a giudici dei due Stati contraenti, e tra le stesse parti, risultino pendenti giudizi relativi a domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo (cd. litispendenza internazionale) o, comunque, connesse, così che, nei giudizi pendenti al momento della entrata in vigore della detta Convenzione, tali questioni devono ancora essere risolte sulla base della previgente disciplina di diritto internazionale, anche convenzionale. Ne consegue che la giurisdizione del giudice italiano non viene meno, "ipso facto", in conseguenza della eventuale pronuncia con la quale la Corte di giustizia elvetica abbia affermato la giurisdizione del giudice svizzero in ordine ad una domanda giudiziale introdotta, in quel territorio, nei confronti di un cittadino italiano, se tale pronuncia sulla giurisdizione sia intervenuta in un momento successivo alla proposizione altra domanda, connessa alla prima, da parte del cittadino italiano dinanzi al giudice nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198 art. 5, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 26, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 27, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)