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Sez. 2, Sentenza n. 31548 del 09/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270553 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Forme - Consegna di copia al difensore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270553-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

La notificazione all'imputato latitante può essere effettuata soltanto mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti a tale modalità di notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di irreperibilità emesso al giudice di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)