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Sez. 5, Sentenza n. 788 del 14/01/2011 (Rv. 616333 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Direttori generali dei Dipartimenti delle Entrate - Funzioni ex art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 11 d.lgs. n. 80 del 1998 - Potere di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale - Provvedimento di attivazione di otto uffici circoscrizionali di Roma - Inclusione - Conseguenza - Legittimazione degli stessi a ricevere le istanze di rimborso dei contribuenti.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616333-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

I direttori generali dei Dipartimenti delle Entrate, nell'ambito delle modifiche organizzative seguite all'istituzione delle agenzie fiscali, hanno il potere - in base all'art. 16, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - di organizzare, nell'ambito degli obiettivi ministeriali, gli uffici di livello dirigenziale non generale, trattandosi di atti di organizzazione interna non incidenti sulle posizioni soggettive dei contribuenti, ed in tale ambito rientra il provvedimento di attivazione di otto uffici circoscrizionali delle Entrate di Roma, ai quali va conseguentemente riconosciuta la legittimazione a ricevere le istanze di rimborso in luogo della preesistente Sezione distaccata della Direzione regionale delle entrate di Roma, rimasta competente soltanto per alcuni uffici finanziari della Provincia di Roma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)