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Sez. 5, Sentenza n. 18831 del 30/08/2006 (Rv. 593850 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Organizzazione delle amministrazioni pubbliche - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ex art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Potere di organizzazione degli uffici - Amministrazione finanziaria - Direttore generale del dipartimento delle entrate - Attribuzione ad un unico centro servizi della competenza nell'attività di controllo dell'imposizione sugli emolumenti arretrati per l'intero territorio nazionale - Potere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593850-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Il dirigente di un ufficio dirigenziale generale - come, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria prima dell'istituzione delle agenzie fiscali, il direttore generale del dipartimento delle entrate - , in base all'art. 16, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha il potere di attuare i programmi ministeriali, di assegnare ai dirigenti incarichi e responsabilità specifici e di organizzare gli uffici di livello dirigenziale non generale, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ministeriali prefissati; gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio di tali poteri di vertice non sono soggetti a ricorso gerarchico (art. 16 cit., comma 4). Il direttore generale del dipartimento delle entrate, pertanto, nell'esercizio del potere di riordinare le competenze degli uffici dipendenti, poteva affidare con decreto al centro servizi di Venezia il servizio di controllo dell'imposizione sugli emolumenti arretrati per tutto il territorio nazionale, attribuendo ad esso il potere di emettere i provvedimenti conseguenti, ossia anche i ruoli (nella specie il contribuente, non avente il domicilio fiscale in quell'ambito territoriale, aveva impugnato una cartella esattoriale emessa su ruolo predisposto dal centro servizi di Venezia denunciandone l'incompetenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)