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Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 07/12/1994 (Rv. 489089 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - IN GENERE | Società - Inattività per un certo arco di tempo - Denominazione sociale e ditta - Funzione distintiva - Perdita - Presunzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489089-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - IN GENERE

Analogamente a quanto previsto dall'art.42 R.D. 21 giugno 1942 n.929 (legge sul marchio), in base al quale si presume che nell'arco di tre anni di mancata utilizzazione del marchio la sua funzione distintiva si sia a tal punto stemperata da non giustificarne ulteriormente la tutela, l'inattività di una società per un certo arco di tempo (nella specie, cinque anni) fa presumere che la denominazione sociale e la ditta - che costituiscono segni distintivi, come tale destinati a suscitare, in chi le percepisce, associazioni di significato che sono legate all'uso costante di quel segno nella sua funzione individuante, e che vengono necessariamente meno ove il segno stesso cessi, per un certo arco di tempo, di essere adoperato - abbiano perso la funzione distintiva che era loro propria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Regio Decr. 21/06/1942 num. 629 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)