Sez. 1, Sentenza n. 3514 del 27/07/1989 (Rv. 463501 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USURPAZIONE - SOCIETÀ - DENOMINAZIONE SOCIALE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PREVISTA COME OGGETTO SOCIALE PER UN LASSO DI TEMPO TALE DA PRIVARE QUELLA DENOMINAZIONE DI OGNI FUNZIONE DISTINTIVA DELLA ATTIVITÀ DI IMPRESA - INVOCABILITÀ DELLA TUTELA SUDDETTA - ESCLUSIONE.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USURPAZIONE - SOCIETÀ - DENOMINAZIONE SOCIALE - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PREVISTA COME OGGETTO SOCIALE PER UN LASSO DI TEMPO TALE DA PRIVARE QUELLA DENOMINAZIONE DI OGNI FUNZIONE DISTINTIVA DELLA ATTIVITÀ DI IMPRESA - INVOCABILITÀ DELLA TUTELA SUDDETTA - ESCLUSIONE.*
La tutela della ditta, o della denominazione della società, quale segno distintivo dell'impresa da essa esercitata, con il diritto di insorgere contro chi successivamente Usi o registri segno identico o simile, al fine d'imporne la modificazione od integrazione (art. 2564 cod. civ.), postula una situazione di confondibilità fra attività imprenditoriali. Detta tutela, pertanto, non è invocabile da una società, qualora essa, pur senza estinguersi, abbia interrotto l'attività prevista come oggetto sociale nel suo statuto (come deve presumersi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, in difetto di prova contraria), e sia poi rimasta inoperosa per un lasso di tempo tale da privare quella denominazione di ogni funzione distintiva dell'attività, oggetto dell'Esercizio d'impresa (nella specie, circa undici anni). (V 3847/76, mass n 382534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2564
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)