Sez. 1, Sentenza n. 973 del 20/10/1970 Ud. (dep. 03/04/1971) Rv. 117522 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ESTREMI - ATTUAZIONE DEL PROPOSITO CONDIZIONATA AD UN EVENTO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ESTREMI - ATTUAZIONE DEL PROPOSITO CONDIZIONATA AD UN EVENTO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Per la sussistenza dell'aggravante della premeditazione occorrono due elementi essenzialì l'uno cronologico e l'altro ideologico. Il primo consiste in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminosò il secondo, nel perdurare senza titubanza della risoluzione criminosa e, quindi, in un quid pluris della normale riflessione. La premeditazione e configurabile anche nel caso in cui l'attuazione del proposito criminoso sia condizionata al verificarsi o meno di un determinato evento. (V 113146, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)