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Sez. L, Sentenza n. 851 del 11/02/1989 (Rv. 461869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVO DEL RECESSO - RILEVANZA - LIMITAZIONE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI PREAVVISO.*
Stato
decisa il 1989-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVO DEL RECESSO - RILEVANZA - LIMITAZIONE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI PREAVVISO.*

Con riguardo al licenziamento di lavoratori in aziende con meno di 16 dipendenti, nelle quali è consentito il recesso ad nutum, non è applicabile il disposto dell'art. 7 legge 30 maggio 1970 n. 300 (pur restando esso operante per le sanzioni disciplinari non espulsive) attesa l'irrilevanza del motivo che può avere indotto il datore ad intimare la risoluzione, in quanto l'effetto tipico di siffatto licenziamento non è subordinato all'oggettiva presenza di determinati presupposti, né all'esternazione dei motivi che lo hanno ispirato, né alla loro comunicazione al lavoratore. Consegue che - salva l'ipotesi in cui il motivo sia illecito e determinante secondo i principi generali - la ragione del recesso, quale addotta dal datore di lavoro, può rilevare solo ai fini dell'indennità di preavviso in correlazione dell'esistenza, o meno, di una giusta causa. (V 4823/87, mass n 453461; (V 5974/87, mass n 460414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)