Sez. L, Sentenza n. 5974 del 04/11/1988 (Rv. 460414 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVISIONI NEL CODICE DISCIPLINARE - ESTREMI - CONDOTTA DEL LAVORATORE INTEGRANTE GLI ESTREMI DI UN REATO O COSTITUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME DEL VIVERE CIVILE - INDICAZIONE SIA PURE GENERICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI DATORI E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PREVISIONI NEL CODICE DISCIPLINARE - ESTREMI - CONDOTTA DEL LAVORATORE INTEGRANTE GLI ESTREMI DI UN REATO O COSTITUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME DEL VIVERE CIVILE - INDICAZIONE SIA PURE GENERICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
In relazione al disposto dell'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il cosiddetto codice disciplinare della azienda richiede una relazione predeterminata fra la gravità delle sanzioni e l'entità delle infrazioni, la quale, pur potendo essere attuata senza porre una casistica improntata al rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale dello stato, deve tuttavia avere caratteristiche tali da evitare possibilità di arbitrio del datore di lavoro; ed a tal fine è sufficiente che detto codice (siano le apposite norme contenute nella contrattazione collettiva o predisposte dal datore di lavoro) venga redatto in Forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, anche mediante una nozione schematica e non dettagliata delle prevedibili e possibili azioni del singolo, ed indichi le corrispondenti sanzioni, sia pure in maniera ampia e suscettibile di adattamento in concreto, con riguardo alle effettive inadempienze del lavoratore. L'indicazione, secondo i criteri anzidetti, delle condotte perseguibili in via disciplinare e delle correlative sanzioni e la pubblicità del codice condizionano la legittimità dell'applicazione delle misure disciplinari anche nel caso in cui la condotta addebitata al lavoratore, ed incidente sull'elemento fiduciario del rapporto, integri gli estremi di un reato o costituisca violazione delle norme del vivere civile, non venendo meno anche in dette ipotesi l'esigenza di una indicazione sia pure generica quale condotta perseguibile in via disciplinare. (principio affermato con riguardo a lavoratore sottoposto a censura per essere uscito dalla stanza di un superiore bestemmiando e gridando, e sferrando un calcio ad un mobile). (V 1209/88, mass n 457418; (V 935/88, mass n 457925; (V 9302/87, mass n 456490; (V 4823/87, mass n 453461; (Conf 287/87, mass n 450024, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)