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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 01/02/1966 Ud. (dep. 23/06/1966) Rv. 101843 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA NON SUPERIORE AL MEDIO EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101843-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA NON SUPERIORE AL MEDIO EDITTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA.*

La motivazione della sentenza in ordine alla Determinazione della pena base, ed alle diminuzioni o agli aumenti operati per le eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, e necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore al minimo, o quanto meno superiore alla misura media edittale; fuori di questo caso, attesa l'assoluta discrezionalita attribuita in materia al giudice di merito, non e necessario che nella motivazione della sentenza siano richiamati tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen, poiche anche l'uso di espressioni come 'pena congruà, 'congrua riduzioné e simili, e sufficiente a far ritenere che lo stesso giudice abbia valutato la fattispecie secondo i comuni criteri e non a proprio arbitrio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)