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Sez. L, Sentenza n. 716 del 06/02/1982 (Rv. 418517 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - AVVOCATO CASSAZIONISTA - PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO AGLI ONORARI - SPETTANZA - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROCURATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418517-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - AVVOCATO CASSAZIONISTA - PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO AGLI ONORARI - SPETTANZA - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROCURATORIA - ESCLUSIONE.*

All'avvocato cassazionista, per il patrocinio svolto innanzi alla Corte di Cassazione, spettano esclusivamente gli onorari, secondo le prescrizioni della tabella a della tariffa forense e nulla gli è dovuto specificamente per le attività eventualmente svolte, quale procuratore, in conformità alle voci della tabella b della medesima tariffa, il cui compenso deve ritenersi conglobato nei suddetti onorari. (Conf 1278/79, mass n 397523; (Conf 45/76, mass n 378673).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 25/05/1973, DM 23/12/1976 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)