Sez. L, Sentenza n. 716 del 06/02/1982 (Rv. 418517 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - AVVOCATO CASSAZIONISTA - PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO AGLI ONORARI - SPETTANZA - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROCURATORIA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - AVVOCATO CASSAZIONISTA - PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO AGLI ONORARI - SPETTANZA - COMPENSO PER ATTIVITÀ PROCURATORIA - ESCLUSIONE.*
All'avvocato cassazionista, per il patrocinio svolto innanzi alla Corte di Cassazione, spettano esclusivamente gli onorari, secondo le prescrizioni della tabella a della tariffa forense e nulla gli è dovuto specificamente per le attività eventualmente svolte, quale procuratore, in conformità alle voci della tabella b della medesima tariffa, il cui compenso deve ritenersi conglobato nei suddetti onorari. (Conf 1278/79, mass n 397523; (Conf 45/76, mass n 378673).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 25/05/1973, DM 23/12/1976 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)