Sez. 2, Sentenza n. 45 del 10/01/1976 (Rv. 378673 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nonostante che nelle varie tariffe delle competenze professionali, emanate dal consiglio nazionale forense ed approvate con decreti ministeriali, ai sensi della legge n 1051 del 1957, siano stati previsti (nelle tabelle b) i diritti di procuratore in relazione generica ai processi di cognizione innanzi ai giudici ordinari, senza esclusione per i processi innanzi alla Corte di Cassazione (e, cio, a differenza di quanto gia disposto nella tabella b delle leggi n 794 del 1942 e n 957 del 1949), non puo ritenersi che, in tal guisa, si sia voluto realizzare l'estensione, al giudizio di legittimita, delle norme, sui citati diritti, relative ai giudizi di merito. Infatti, se pur e vero che innanzi alla Corte di Cassazione l'avvocato cassazionista svolge, tra l'altro, il compito di rappresentare la parte, in questo procedimento manca assolutamente un'attivita procuratoria analoga a quella propria delle fasi di merito, anzi il carattere essenzialmente tecnico del giudizio di legittimita rende assorbente l'attivita tipica dell'assistenza, rispetto a quella della rappresentanza in giudizio. Inoltre, e significativo che, nelle tabelle b delle citate tariffe emanate dal CNF, la fase processuale di legittimita sia stata considerata espressamente soltanto nei paragrafi relativi alle prestazioni del procuratore esclusivamente domiciliatario. (Conf 2323/74, mass n 370712).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 all. B, Decr. Legge Luogoten. 22/02/1946 num. 170 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1949 num. 957 all. B, Legge 03/08/1949 num. 536 art. 1 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 30/05/1969, DM 25/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)