Sez. 5 - , Ordinanza n. 31013 del 07/11/2023 (Rv. 669720 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali all'importazione - Prodotti fabbricati in base a modelli o con marchi oggetto di licenza - Valore di transazione - Diritti di licenza - Inclusione - Fondamento e limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratto di licenza, il corrispettivo dei relativi diritti deve essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Regolamento della Commissione CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei predetti diritti.
Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)