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Sez. 3, Sentenza n. 2204 del 07/03/1994 (Rv. 485608 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento | Contratto con prestazioni corrispettive - Domanda di condanna all'adempimento - Eccezione d'inadempimento - Eccezione d'inadempimento sollevate dal convenuto - Adempimento della prestazione da parte dell'attore - Onere probatorio a suo carico - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485608-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento

Con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)