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Sez. L, Sentenza n. 7553 del 16/07/1999 (Rv. 528688 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Richiesta giudiziale di adempimento - Prova del fatto costitutivo (esistenza dell'obbligazione inadempiuta) - Onere relativo gravante sul creditore - Obbligazioni corrispettive - "Exceptio inadimplenti contractus" da parte del convenuto - Conseguenze - Incombenza sull'attore dell'onere di provare l'adempimento della propria obbligazione - Oggetto e presupposti della prova suddetta.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528688-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto volere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresì provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte è creditrice, prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)