Sez. 1, Sentenza n. 11287 del 08/10/1999 (Rv. 530532 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Reclamo ex art. 26 legge fall. - Legittimazione - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Nella liquidazione dell'attivo fallimentare il reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall. tiene luogo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e soggiace alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice delegato può essere riconosciuta soltanto a coloro che della fase procedimentale si pongano come parti e in funzione di un loro specifico apprezzabile interesse. Consegue che tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente portatore, al pari di "quisque de populo", di un potenziale interesse a rendersi acquirente del bene assoggettato ad espropriazione, non abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale interesse con la partecipazione alla vendita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)