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Sez. 1, Sentenza n. 9886 del 23/11/1994 (Rv. 488762 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Beni immobili acquisiti alla massa - Fase della vendita - Relativi provvedimenti del giudice delegato - Tutela - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488762-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

Nel procedimento fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato durante la fase della vendita dei beni immobili acquisiti alla massa, stante il rinvio dell'art. 105 legge fall. agli artt. 576 e segg. cod. proc. civ., sono gli stessi esperibili nei confronti dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, pur con la necessaria coordinazione, per cui nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., va proposto reclamo al Tribunale a norma dell'art. 26 legge fall..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)