Sez. 1 - , Sentenza n. 12995 del 24/05/2017 (Rv. 644319 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE | Art. 1-bis del r.d. n. 929 del 1942, interpretato alla luce della disciplina comunitaria - Marchio contenente un patronimico - Inserimento dello stesso nome anagrafico in altro marchio - Limiti - Principi della correttezza professionale - Assenza di pregiudizio per il primo marchio - Necessità - Accertamento da parte del giudice di merito.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE
In tema di marchi, ai sensi dell'art. 1-bis del r.d. n. 929 del 1942, "ratione temporis" vigente, interpretato alla luce della direttiva n. 89/104/CE, contrasta coi principi della correttezza professionale l'uso del proprio nome anagrafico che pregiudichi il valore di un marchio già registrato contenente lo stesso patronimico, in quanto in tal modo si trae indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, sicché il giudice di merito avanti al quale si dibatta della nullità della registrazione del successivo marchio deve sempre accertare l'eventuale produzione di tale effetto, che normalmente avviene, anche in assenza di rischio di confusione, laddove l'utilizzazione sia priva di funzione descrittiva e determini, pertanto, un agganciamento dei segni e l'attenuazione della funzione distintiva del primo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)