Sez. 1, Sentenza n. 10826 del 25/05/2016 (Rv. 639860 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio contenente un patronimico - Cessione dal suo titolare a terzi - Successivo inserimento dello stesso patronimico in altro segno distintivo della persona - Legittimità - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In tema di cessione di marchio (nella specie "Fiorucci"), l'inserimento, in quest'ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)