Sez. 2, Sentenza n. 66 del 04/01/1966 (Rv. 320143 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - AUMENTO DI RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - AUMENTO DI RETRIBUZIONE.*
L'impossibilita di compensare i periodi di lavoro eccedenti l'orario massimo legale, od in caso di lavoro discontinuo, quello prefissato dall'autonomia collettiva o negoziale delle parti, con periodi di inoperosita, sussiste solo nel caso in cui il prestatore d'opera debba comunque tenersi a disposizione del datore di lavoro e non quando gli siano, invece, consentite flessioni per il recupero del riposo, poiche in tal caso si determina una dissociazione tra il normale orario di Esercizio dell'azienda e quello, frazionato, in cui la prestazione d'opera e dovuta. Del pari, la maggiorazione per il lavoro notturno e prevista, articolo 2108 cod. civ., nel solo caso in cui, mancando turni di lavoro ed una regolare rotazione dei medesimi, la prestazione, divenuta continuativa assume carattere di straordinarieta rispetto al lavoro diurno, provocando un maggiore disagio ed una piu intensa usura di energie. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)