Sez. L, Sentenza n. 3089 del 10/05/1980 (Rv. 406850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO PRESTATO ESCLUSIVAMENTE DI NOTTE - RETRIBUZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO PRESTATO ESCLUSIVAMENTE DI NOTTE - RETRIBUZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il lavoro prestato con normale continuita esclusivamente nelle ore notturne non puo, per il solo fatto che i singoli si avvicendano in quello stesso servizio notturno, essere considerato, secondo la previsione del secondo comma dell'art 2108 cod civ, compreso in regolari turni periodici perche questa specifica ipotesi si realizza solo quando il turno di lavoro notturno venga prestato in predisposta, regolare, alternanza con turni di lavoro diurni. Ne consegue che per il lavoro prestato esclusivamente di notte e inderogabilmente prescritta dall'art 2108 cod civ una maggiorazione della paga oraria la cui Determinazione e affidata all'autonomia contrattuale collettiva con l'unico limite della inderogabilita di norme costituzionali imperative applicabili alla fattispecie. (V 3367/71, mass n 354902; (V 66/66, mass n 320143; (V 795/61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)