Sez. 3, Sentenza n. 39078 del 09/04/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257366 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | In Genere.
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE
La rappresentanza processuale della parte civile si realizza, in base all'art. 100 cod. proc. pen., attraverso il ministero di un difensore munito di procura speciale, dovendo escludersi che nel processo penale l'azione civile possa esercitarsi secondo le forme previste dall'art. 86 cod. proc. civ.; ne consegue che è viziata da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio anche oltre il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., la richiesta di sequestro conservativo formulata dalla parte civile non assistita da un difensore munito di procura speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)