Sez. 5, Sentenza n. 43479 del 18/03/2015 Ud. (dep. 28/10/2015) Rv. 265226 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Revoca di precedente difensore munito di procura speciale - Nomina di un nuovo difensore - Mancato conferimento a quest'ultimo di procura speciale - Conseguenze - Revoca tacita della costituzione di parte civile - Ragioni - Mancanza di legittimazione del difensore ad operare in giudizio.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE
Si ha revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la parte civile revochi il proprio difensore nominandone un altro, ma ometta di conferire a quest'ultimo la procura speciale per legittimarlo allo "ius postulandi", ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non potendo tale situazione ritenersi sanata dalla presenza personale della parte in udienza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento della rappresentanza tecnica della parte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)