Sez. 4, Sentenza n. 3824 del 12/12/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163868 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRETTORE DI CANTIERE - OBBLIGO DI PREDISPORRE LE MISURE ANTINFORTUNISTICHE E DI VIGILARE SULLA CONCRETA ATTUAZIONE - POSSIBILITÀ DI ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIRETTORE DI CANTIERE - OBBLIGO DI PREDISPORRE LE MISURE ANTINFORTUNISTICHE E DI VIGILARE SULLA CONCRETA ATTUAZIONE - POSSIBILITÀ DI ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE - ESCLUSIONE.*
Il destinatario delle norme antinfortunistiche non esaurisce il proprio compito con l'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e col disporre che essi vengano opportunamente usati, ma è tenuto, altresì, ad accertarsi che le Disposizioni impartite abbiano concreta esecuzione. È, quindi, conseguenziale ed inderogabile l'Obbligo del direttore di cantiere di presenziare continuativamente fino a che le opere provvisionali siano completate. Invero, ove fosse consentito l'allontanamento dal cantiere del soggetto responsabile dell'attuazione dei mezzi di prevenzione degli infortuni, la normativa dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 sarebbe vanificata ed il principio generale del "neminem laedere" (la cui salvaguardia costituisce il fondamento della normativa sulla prevenzione degli infortuni) resterebbe privo di tutela penalistica, con evidente discrasia rispetto agli obblighi disposti, in via generale, dall'art. 2087 cod. civ.. (V mass n 154422; (V mass n 154423; (V mass n 154546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)