diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 30150 del 15/12/2017 (Rv. 646299 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | - Aiuti comunitari - Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (c.d. "restituzioni FEOGA") - Individuazione dell'esercizio di competenza - Riferimento all'anno di adozione del relativo decreto - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646299-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposta sui redditi d'impresa (nella specie, IRPEG ed ILOR), e con riferimento alla determinazione della base imponibile in caso di erogazione di aiuti comunitari, le restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (c.d. "restituzioni FEOGA") devono essere imputate all'esercizio in cui viene emesso il decreto ministeriale di riconoscimento del relativo diritto, e non all'esercizio in cui viene effettuata l'esportazione, perché l'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica dei presupposti richiesti dalle norme comunitarie e della tempestività della domanda.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 4, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)