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Sez. 5, Sentenza n. 55242 del 15/10/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274169 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO | Elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. – Mutamento del difensore – Revoca implicita dell’elezione di domicilio – Esclusione – Necessità di una revoca esplicita e rituale – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274169-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO

L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione). Conf.Rv 163083-01

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)