Sez. 4, Sentenza n. 7962 del 06/12/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259278 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Costrizione della libertà di movimento della vittima - Necessaria assolutezza - Esclusione - Possibilità di fuga della vittima - Compatibilità con la sussistenza del reato - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA
Il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)