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Sez. 5, Sentenza n. 28509 del 13/04/2010 Ud. (dep. 20/07/2010) Rv. 247884 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Elemento materiale - Privazione della libertà per un tempo giuridicamente apprezzabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247884-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA

Ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità nei confronti degli imputati, incaricati di accudire una persona anziana e in sedia a rotelle, la quale, era stata, invece, trovata dai carabinieri in una stanza chiusa a chiave dall'esterno, in pessime condizioni igieniche e di sicuro degrado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)