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Sez. 3, Sentenza n. 18217 del 03/07/2008 (Rv. 605016 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Difformità tra copia notificata ed originale - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605016-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE

È da qualificarsi nullo l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito). Infatti, la validità dell'atto - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso d integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)