Sez. 1, Sentenza n. 2711 del 10/07/1975 (Rv. 376701 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ACCERTAMENTO DELLA PRESUMIBILE VOLONTA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA LA PARTE COLPITA DA NULLITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - ACCERTAMENTO DELLA PRESUMIBILE VOLONTA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA LA PARTE COLPITA DA NULLITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
In caso di nullita parziale di un contratto, o di nullita di singole clausole, lo stabilire se i contraenti lo avrebbero o meno concluso, senza la parte colpita da nullita, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito e, come tale, insindacabile in Sede di legittimita, ove sorretto da logica ed adeguata motivazione. (V 420/74, mass n 368121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)