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Sez. 6, Sentenza n. 11817 del 26/01/2017 Cc. (dep. 10/03/2017) Rv. 269664 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione sulla rilevanza probatoria del bene sottoposto a sequestro, nonchè sul nesso di pertinenzialità tra "res" e reato - Necessità.
Stato
decisa il 2017-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269664-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra "res" e reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall'attività di spaccio, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)