Sez. 6, Sentenza n. 21122 del 29/03/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270785 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Denaro costituente corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione - Rilevanza probatoria del bene sottoposto a sequestro - Nesso di pertinenzialità tra "res" e reato - Necessità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
Il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro probatorio ritendo generica la motivazione, che si limitava ad indicare l'esigenza di verificare la provenienza del denaro, senza dar conto degli specifici accertamenti rispetto ai quali era necessaria l'apprensione delle banconote).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)