Sez. 3, Sentenza n. 14379 del 03/11/2000 (Rv. 541348 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Preclusioni ex art. 428 cod. proc. civ. - Procedimento promosso con rito ordinario - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie comportante l'applicazione del previgente testo dell'art. 38 cod. proc. civ..
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Le preclusioni al rilievo dell'incompetenza poste dall'art. 428 cod. proc. civ. riguardano solo i processi iniziati davanti al giudice del lavoro e, nella vigenza dell'art. 38 del codice di rito nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso operata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, si riferiscono alla sola incompetenza territoriale, e non anche alla incompetenza per materia, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)