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Sez. L, Sentenza n. 4119 del 04/05/1996 (Rv. 497374 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Preclusioni ex art. 428 cod. proc. civ. - Procedimento promosso con il rito ordinario - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie comportante l'applicazione del previgente testo dell'art. 38 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1996-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497374-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Le preclusioni al rilievo dell'incompetenza poste dall'art. 428 cod. proc. civ. riguardano solo i processi iniziati davanti al giudice del lavoro e operano limitatamente all'incompetenza territoriale e non anche in caso di incompetenza per materia, la quale è comunque regolata dall'art. 38 ed è perciò rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice conciliatore, prima dell'entrata in vigore del testo dell'art. 38 cod. proc. civ., così come sostituito dalla legge n. 353 del 1990, aveva dichiarato la propria incompetenza riguardo a una domanda di risarcimento dei danni dipendenti dall'inadempimento di un'obbligazione accessoria inerente ad un rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)