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Sez. 1, Sentenza n. 19630 del 15/09/2016 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270008 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Concorso formale e reato continuato - Sentenze di applicazione di pena su richiesta - Nuovo calcolo - Poteri del giudice ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Scorporo della pena stabilità per uno o più reati oggetto di cumulo materiale - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270008-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di applicazione della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice dell'esecuzione non può scorporare la pena stabilità per uno o più reati costituenti oggetto di cumulo materiale nella prima sentenza ed includere i reati residui in un nuovo calcolo per la continuazione con uno o più reati di cui alla seconda sentenza, in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile alterazione dell'accordo raggiunto in sede d cognizione e ratificato dal giudice di merito, in violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)