Sez. 2, Sentenza n. 2604 del 03/08/1972 (Rv. 360149 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - LEGATO DI UNA SOMMA DI DENARO - RINUNZIA DEL LEGITTIMARIO AL LEGATO - RITENZIONE DEGLI IMMOBILI EREDITARI DETENUTI - PRECLUSIONE - ESERCIZIO POSITIVO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - LEGATO DI UNA SOMMA DI DENARO - RINUNZIA DEL LEGITTIMARIO AL LEGATO - RITENZIONE DEGLI IMMOBILI EREDITARI DETENUTI - PRECLUSIONE - ESERCIZIO POSITIVO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA.*
Il legittimario, beneficiario di un legato in sostituzione della legittima, avente per oggetto una somma di denaro, ove intenda rinunciare al legato non ha diritto di ritenere, fino al soddisfacimento delle sue ragioni, i beni immobili ereditari dei quali abbia la detenzione, poiche detti beni possono divenire oggetto di comunione da parte dei legittimari soltanto in caso di Esercizio, con esito favorevole, da parte degli stessi, dell'Azione di riduzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 557
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)