Sez. 1 - , Ordinanza n. 23173 del 22/10/2020 (Rv. 659520 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Fallimento - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decreto del tribunale su reclamo - Ricorso per cassazione - Termine per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In tema di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, la comunicazione a cura della cancelleria del decreto reso dal tribunale, è sufficiente a fare decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)