Sez. 1, Sentenza n. 16755 del 16/07/2010 (Rv. 614138 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto del giudice delegato - Provvedimento di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Termine per impugnare - Decorrenza - Data della comunicazione del provvedimento di reclamo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, nella specie il decreto che pronuncia sulla sospensione della vendita immobiliare, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla sua comunicazione secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)