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Sez. 5, Sentenza n. 14892 del 20/07/2016 (Rv. 640639 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Sospensione, da parte dell'autorità amministrativa, della pratica di rilascio del titolo concessorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640639-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, si applica anche qualora l'edificazione, che costituisce un obbligo di "facere" del contribuente, non sia realizzata nei termini di legge purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore (nella specie, la sospensione, da parte dell'autorità amministrativa, della pratica per la concessione edilizia, in attesa della definizione di un contenzioso con altri soggetti).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)